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La risposta del Garante: cosa fare se i call center non rispettano la privacy

callcenter (38K)

Nei giorni scorsi ho fatto richiesta ai call center che mi chiamavano, sia a casa che al cellulare, di accesso ai miei dati personali nei loro database per sapere dove avessero preso i miei recapiti. Richiedevo una loro risposta scritta entro 15 giorni, citando l'art. 7 del DLgs. 196/2003, il Codice per la privacy.

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti
1 - L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non acora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Trascorsi i 15 giorni, solo uno dei call center, a cui ho inviato la richiesta, mi ha risposto e ve ne parlavo qui. Mi dicevano di aver preso il mio numero di casa dall'elenco del telefono, numero che avevo provveduto ad inserire nel Registro delle opposizioni già nel 2011.
Quindi, ho deciso di rivolgermi al Garante per la privacy, che - in meno di 24 ore e a pochi giorni da Ferragosto! - mi ha risposto. La situazione è chiara e ho queste possibilità:

  • far valere i diritti di accesso ai dati personali con un ricorso al Garante, ai sensi dell'art. 145 del Codice, allegando la richiesta di accesso inviata ma senza risposta dal call center;
  • sollecitare un controllo da parte del Garante mediante una segnalazione del fatto, ai sensi dell'art. 141 lettera b) del Codice.

Per il ricorso al Garante occorre versare i diritti di segreteria (150 euro) e può essere fatto solo successivamente alla richesta di accesso di acui all'art. 7; la segnalazione, invece, è gratuita e può essere inviata a prescindere.

Gli uffici del Garante mi hanno comunque dato precise istruzioni sulle informazioni da indicare nella segnalazione o nel ricorso, cioè:

  • il mio recapito, quello bersagliato dalle chiamate del call center;
  • il tipo di recapito e l'eventuale inserimento del numero nel Registro delle opposizioni, tenendo presente che il numero di cellulare, se non pubblicato in elenco, è da considerarsi utenza riservata;
  • la denominazione e i dati del call center (chiedeli sempre a chi vi chama!);
  • il numero del call center chiamante se visibile, o , in caso contrario, indicare che il numero è nascosto;
  • l'orario delle chiamate.

Gli uffici, poi, tratterano in due fascicoli distinti le chiamate a numeri iscritti nel Registro e quelle a utenze riservate (in questo caso, le chiamate al mio numero di cellulare che non è pubblicato in elenco).

Vi invito a visitare il sito del Garante della privacy.

Per l'immagine, fonte: morguefile.com, free stock photos.

Dettagli: 06/08/2013 · 2715 view

About me

Antonio Picco, blog on-line dal 2003.

Osservatore intransigente della società, critico dell'evoluzione digitale e del suo impatto sulle nostre vite.
Nel mio blog condivido riflessioni inedite sull'evoluzione del digitale e il suo impatto sulla società, con l'obiettivo di scardinare i diktat del pensiero stampato.
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